Faq

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Quale è la finalità del Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo?

Il Fondo ha come scopo quello di erogare un trattamento pensionistico integrativo a quello garantito dalla previdenza obbligatoria.

Chi può aderire al Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo?

Tutti i dirigenti delle Società del Gruppo, come previsto dal C.C.N.L. dei Dirigenti delle Imprese di Assicurazione del 25.5.79 e dall’Accordo Aziendale del 30.5.1985 e loro successive modificazioni. L’adesione è facoltativa e avviene mediante la compilazione di un modulo di adesione fornito  dall’Ufficio HR.

Chi sono i soci del fondo?

Come riportato nello Statuto, sono soci del Fondo:
-    soci di diritto: le Società facenti parte del Gruppo Zurigo per le quali valgono le fonti istitutive di cui all'art. 1 dello Statuto;
-    soci volontari: i dirigenti delle Società facenti parte del Gruppo Zurigo per i quali trovi applicazione il trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 3 dello Statuto e che abbiano dichiarato di voler aderire; sono soci del Fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR.

Quali sono gli organi del fondo?

Gli organi del Fondo sono:
1) l'Assemblea dei delegati eletti dai soci volontari;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) il Presidente, Dirigente responsabile del Fondo;
4) l’Organo di controllo.

Quale è il regime del Fondo?

 Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione individuale.

Quanto è possibile versare?

Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante:
-    i contributi a carico del lavoratore,
-    i contributi del datore di lavoro,
-    il TFR maturando.
La misura dei contributi minimi a carico rispettivamente delle imprese e dei lavoratori soci volontari può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in percentuale tenuto conto delle previsioni indicate dalle norme vigenti.

Il dipendente che, pur avendo i requisiti di iscrizione, non provveda ad aderire al Fondo ha facoltà di ricevere in busta paga il contributo del datore di lavoro?

No, l'obbligo contributivo per il datore di lavoro è dovuto solo per i lavoratori che si iscrivono al Fondo.

Come viene informato l’aderente circa il valore aggiornato della sua posizione previdenziale?

Il Fondo invia all’aderente, con cadenza annuale, la Comunicazione periodica all’iscritto che riporta tutta la movimentazione aggiornata al 31/12 dell’anno precedente.

Quali prestazioni pensionistiche sono previste?

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 33541, la stessa può essere erogata in capitale.
Agli aderenti con la qualifica di “vecchi iscritti” (ovvero iscritti entro il 28/4/1993 ad un Fondo istituito prima del 15/11/1992) è sempre consentita la liquidazione della prestazione pensionistica interamente in capitale, con eventuale penalizzazione fiscale. Ulteriori dettagli sulla fiscalità sono disponibili nel Documento sul regime fiscale, nella sezione Documenti.

Quali opzioni si possono esercitare dopo la cessazione del rapporto di lavoro?

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento l’iscritto può decidere di:

 - trasferire la posizione previdenziale ad altro fondo
- riscattare l’intera posizione. In questo caso cade automaticamente la qualifica di vecchio iscritto al fondo

La richiesta di riscatto o trasferimento va compilata utilizzando il modulo disponibile nella sezione Moduli e va inoltrata all’Ufficio HR.

Cosa succede in caso di decesso dell'iscritto?

In caso di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati.
La designazione di beneficiario può essere compilata utilizzando l’apposito modulo. Va compilata solo nel caso in cui l’aderente non intenda avere come beneficiari gli eredi.

In quali casi è possibile richiedere un’anticipazione?

I casi per i quali è prevista la possibilità di richiedere l’anticipazione sono i seguenti:
•    acquisto di prima casa per sé o per i figli (il massimo anticipabile è il 75% della posizione), decorsi 8 anni dalla prima iscrizione alla previdenza
•    ristrutturazione della prima casa (il massimo anticipabile è il 75% della posizione), decorsi 8 anni dalla prima iscrizione alla previdenza
•    ulteriori esigenze (il massimo anticipabile è il 30% della posizione. In questo caso non occorre allegare giustificativi alla richiesta), decorsi 8 anni dalla prima iscrizione alla previdenza
•    spese sanitarie (il massimo anticipabile è il 75% della posizione). Per questa tipologia di prestazione non è previsto un tempo minimo di permanenza nel fondo.

E’ consentito presentare più volte una richiesta di anticipo?

Sì, è consentito.
In caso di reiterata richiesta di anticipazioni occorre procedere ad alcune verifiche di compatibilità dell’importo richiesto rispetto ai limiti percentuali complessivamente previsti dal legislatore.
Le richieste di anticipazione vanno inoltrate direttamente al Fondo, corredate degli allegati richiesti.

Che cosa è la RITA?

La R.I.T.A è la prestazione pensionistica anticipata a cui si accede in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Ulteriori dettagli sono disponibili nel Documento sulla RITA, nella sezione Documenti.

Quali opzioni di rendita sono consentite al momento del pensionamento?

La rendita potrà essere:
•    rendita vitalizia: la rendita viene erogata all’aderente finchè è in vita. Il pagamento si estingue pertanto alla data del decesso.
•    rendita reversibile: la rendita viene erogata all’aderente finchè è in vita. A seguito del decesso dell’aderente, la rendita viene corrisposta alla testa reversionaria, se in vita, in base alla percentuale di reversibilità stabilita in origine e secondo la rateazione già definita. Il reversionario deve essere indicato dall’aderente all’atto della richiesta di erogazione della rendita e non è successivamente modificabile.
•    rendita certa 5 o 10 anni, poi vitalizia: la rendita viene erogata all’aderente, se in vita; in caso di suo decesso nel periodo di “pagamento certo” la rendita viene corrisposta al beneficiario designato. Dopo il periodo di “pagamento certo” la rendita viene corrisposta all’aderente, solo se in vita.

Quali vantaggi fiscali comporta il versamento di contributi al fondo?

I contributi versati al fondo, a carico dell’aderente o a carico della compagnia, sono deducibili dal reddito fino al limite di € 5.164,57 annui.  

Quale fiscalità è applicata alle prestazioni?

Le prestazioni vengono tassate in misura differente a seconda del periodo nel quale i contributi sono stati accantonati.
Ulteriori dettagli sono disponibili nel “Documento sul regime fiscale”, nella sezione Documenti.