PrestazioniTassazione

Tassazione

Contribuzione

Deducibilità dal reddito dei contributi versati

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili con un conseguente risparmio fiscale, la cui entità dipende dall’aliquota IRPEF a cui si è soggetti. La somma dei contributi prelevati dalla busta paga e di quelli versati dall’Amministrazione è automaticamente dedotta dal reddito complessivo del dipendente.

A partire da gennaio 2018, il limite di deducibilità delle contribuzioni versate è pari a a 5.164,57 euro annui.

Rendimenti

Tassazione agevolata dei rendimenti

I rendimenti ottenuti dai fondi pensione sono tassati con un’aliquota massima del 20%, rispetto al 26% normalmente applicato ad altri strumenti finanziari. Sono previsti dei meccanismi di riduzione della base imponibile che tengono conto della componente investita dal fondo pensione in titoli pubblici che godono di un’imposizione agevolata (12,50%).

Prestazioni

Regime fiscale relativo ai montanti maturati dal 01.01.2007

Alla parte imponibile della prestazione finale in forma di rendita e/o capitale, viene applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 15%, che si va a ridurre di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementare successivo al quindicesimo, fino ad arrivare all’aliquota minima del 9%.

La medesima tassazione si applica in caso di anticipazione per le spese sanitarie e in caso riscatto presentato per:

  • pensionamento;
  • cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà di entrambe le parti;
  • decesso del lavoratore associato.

Le ipotesi di anticipazione e riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 23%.

Regime fiscale relativo ai montanti maturati dal 01.01.2001 al 31.12.2006 

Per le prestazioni in capitale la quota della prestazione maturata dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 (dirigenti) o dal 01.01.2001 al 31.12.2017 (professori) resta soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 124/93, caratterizzata dall’assoggettamento ad IRPEF dell’ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata, con i criteri del tfr, per le prestazioni in capitale e come di seguito dettagliato.

Sulle prestazioni in capitale e sui riscatti si applica la tassazione separata, con i medesimi criteri del tfr, sull’importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti ma anche dei summenzionati e dei i rendimenti.

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l’imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Vengono esclusi dall’imponibile i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti fiscali stabiliti (l’imponibile risulta pertanto costituito dai contributi dedotti e dal TFR).

La sentenza delle Corte costituzionale n. 218/2019, limitatamente al riscatto della posizione non conseguente a pensionamento, mobilità del lavoratore o altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà di entrambe le parti, ha stabilito che anche ai dipendenti pubblici vada applicata la stessa disciplina dei privati e quindi la tassazione sostitutiva di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 23 del d.lgs. 252/05 (tassazione al 23%) riguardo il montante maturato dal 2007.
Limitatamente ai c.d. “vecchi iscritti” che decidano di percepire tutto in capitale e quindi che non optino per l’applicazione-limitatamente al montante maturato dal 2007 (2018 per i professori)- della disciplina in vigore dal 01/01/2007 ((2018 per i professori),) lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l’ammontare della prestazione pensionistica in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante, o qualora i 2/3 del montante convertito in rendita è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per la parte in rendita (Dirigenti e Professori) la pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi dedotti e tfr, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione e degli eventuali contributi aggiuntivi eccedenti tetti di deducibilità. Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate, a far data dal 1° luglio 2014, con imposta sostitutiva nella misura del 26%. La parte di rendimento corrispondente a riserve matematiche investite in titoli pubblici o equiparati è invece tassata al 12,50%.

Regime fiscale relativo ai montanti maturati fino al 31.12.2000

La prestazione pensionistica erogata in capitale ed riscatti sono soggetti a tassazione separata (aliquota TFR/TFS). In particolare per la BASE IMPONIBILE (parte della prestazione riferibile ai con tributi versati e al TFR per i vecchi iscritti e parte della prestazione riferibile ai con tributi versati e al TFR e rendimenti per i nuovi iscritti) trova applicazione la disciplina di cui all’art.17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) nella versione in vigore al 31 dicembre 2000, cioè si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR/TFS sull'importo della prestazione in capitale maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000.
Come precisato dalla Agenzia delle Entrate con risoluzione 102/E del 26.11.2012, alle prestazioni in capitale erogate a favore dei vecchi iscritti si applica la ritenuta a titolo di imposta (12,5) di cui all’articolo 6 della legge n. 482 del 1985 sulla parte relativa al rendimento e l’aliquota del TFR/TFS sulla rimanente parte.

Per le anticipazioni si applica la tassazione separata sopra descritta salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Le prestazioni in rendita sono soggette a tassazione progressiva ordinaria; la quota imponibile della rendita, ai fini del calcolo dell’imposta IRPEF, è pari all’87,50% della parte relativa ai contributi dedotti e tfr al netto degli eventuali contributi aggiuntivi eccedenti i tetti di deducibilità comunicati al fondo . Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate, a far data dal 1° luglio 2014, con imposta sostitutiva nella misura del 26%. La parte di rendimento corrispondente a riserve matematiche investite in titoli pubblici o equiparati è invece tassata al 12,50%.

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

La parte imponibile della rendita anticipata viene assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta del 15%, che si va a ridurre di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementare successivo al quindicesimo, fino ad arrivare all’aliquota minima del 9%

A tale fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1°gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del  2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

documenti allegati