PrestazioniPrima del pensionamento

Prima del pensionamento

Anticipazione

Al fondo è possibile richiedere un’anticipazione nei seguenti casi:

  •     fino al 75% di quanto maturato, per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari (senza limite minimo di iscrizione ad una forma di previdenza complementare);
  •     decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% di quanto maturato, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  •     decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Riscatto

In caso di cessazione del rapporto lavorativo prima del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche, l’iscritto al fondo potrà:

  • riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
  • riscattare l’intera posizione individuale maturata con un trattamento fiscale meno favorevole dei punti sopra indicati;
  • mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo.

Trasferimento

Trascorsi due anni dall’adesione l’iscritto al fondo può decidere di trasferire l’intera posizione individuale in un’altra forma pensionistica senza essere soggetto a tassazione. Nel caso in cui perda i requisiti di partecipazione al fondo, può trasferire la sua posizione a prescindere dagli anni di permanenza.

Decesso prima del pensionamento

In caso di decesso del dirigente prima del pensionamento, ovvero nel corso della erogazione della RITA la sua posizione individuale accumulata presso il Fondo Pensione Dirigenti Zurich sarà versata agli eredi ovvero alle diverse persone che sono state indicate dall’iscritto. In mancanza, la posizione individuale resterà acquisita al fondo. 

 

Rendita integrativa temporanea anticipata RITA

In caso di cessazione dell’attività lavorativa, se si sono maturati almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza e si è iscritti alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni, è possibile richiedere che il capitale accumulato sia erogato, in tutto o in parte, in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

Fermo restando la cessazione dell’attività lavorativa e i cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è possibile richiedere la RITA anche se si risulta inoccupati per un periodo di tempo superiore ai ventiquattro mesi e si maturerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

La RITA consiste nell’erogazione frazionata (rate trimestrali) di un capitale pari al montante accumulato richiesto, per il periodo che decorre dall’accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Se si deciderà di non utilizzare l’intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua sarà possibile richiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire, al momento del pensionamento, delle prestazioni in capitale e rendita.

L’aderente potrà revocare l’erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite dal Fondo. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale